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Valutazione dei rischi, fondamentale la figura del datore di lavoro

La valutazione dei rischi sul lavoro è ambito del datore di lavoro che, per legge, è tenuto a individuare e catalogare tutti i possibili rischi presenti nella propria azienda. Ma è davvero sempre così?

La valutazione dei rischi è, per disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, inderogabilmente a carico del datore di lavoro che è tenuto alla individuazione ed alla catalogazione di tutti i rischi presenti nella propria azienda per “proteggere” i lavoratori che vi operano. In presenza di una mancata o insufficiente valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro, secondo la letteratura giuridica, in caso di infortuni che risultino associabili alla carenza di tale valutazione si individua nel comportamento del datore di lavoro stesso una specifica colpa per quanto accaduto.

Una valutazione dei rischi non accurata, incompleta o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono, penalmente, ad una mancata valutazione e formazione dei lavoratori. Diverse sentenze della Corte di Cassazione non lasciano dubbi in merito.

Nessuno meglio del ddl conosce la propria impresa, è il solo in grado di considerare tutti i casi possibili nella sua valutazione dei rischi: l’impiegato da solo in ufficio, le trasferte, esami specifici da prevedere per determinate mansioni lavorative etc etc. Spesso si tralasciano cose che potrebbero essere importanti.

Il datore di lavoro si serve del DVR, il documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo. A seguito della valutazione dei rischi è necessario attuare un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Il responsabile del DVR è il datore di lavoro e non può delegare questa attività, ma può affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

A seconda dei casi previsti dalla legge le altre figure professionali implicate nella redazione del DVR sono:

  • responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;

  • medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;

  • rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.

Il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione.

Sono tante le informazioni da raccogliere per poi fare le opportune valutazioni: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, descrizione del ciclo lavorativo, elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate. La relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, deve indicare i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc. ), la stima dell’esposizione e della gravità del danno, il programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare. Infine il programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile. Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere rivisto ogni volta in cui avvengono significative modifiche nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, in caso di nuovi macchinari, di nuove mansioni e di scadenze periodiche relativi ad alcuni rischi specifici come rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato.


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