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Art. 26 e Titolo IV del D. Lgs 81/2008, cosa sono il DUVRI e il POS?

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro ha riorganizzato la normativa vigente in tema di sicurezza introducendo anche la redazione di importanti documenti utili a gestire situazioni a rischio.

Il D. Lgs 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è testo normativo che detta gli obblighi a cui le aziende sono soggette in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La sua entrata in vigore ha permesso di riorganizzare gran parte della normativa vigente in tema di sicurezza introducendo nuovi quadri normativi e abrogando le precedenti norme in materia. L’obiettivo principale è la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso l’ottimizzazione dell’organizzazione dei processi interni alle aziende, facendo attenzione a definire le attività da compiere, le responsabilità e i ruoli.

La norma si applica a tutte le attività lavorative, pubbliche o private, in cui è presente almeno un lavoratore subordinato o equiparato.

Il D.Lgs 81/2008 riconosce nella figura del Datore di Lavoro la responsabilità dell’organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda e, mediante l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa, nonché “l’onore e l’onere” di mettere in atto le misure di prevenzione e protezione volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutti gli obblighi a suo carico possono essere delegati alle altre figure presenti nel D.Lgs 81/2008, mediante la procedura di delega.

Nell’ambito della valutazione dei rischi il D.Lgs 81/2008 prevede anche la redazione di alcuni documenti utili a gestire particolari situazioni di rischio nel caso in cui, durante l’attività lavorativa, operino contemporaneamente più società: DUVRI (art. 26 del D.Lgs 81/2008) per la gestione di appalti nelle realtà aziendali e POS (Titolo IV del D.Lgs 81/2008) per la corretta gestione dei cantieri.

Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, è il documento che il datore di lavoro deve redigere allo scopo di gestire eventuali interferenze nel proprio luogo di lavoro e descrive la procedura che deve essere attuata dai datori di lavoro dell’azienda ospitante (committente) e dell’azienda esterna (appaltatore).

Il datore di lavoro dell’azienda committente deve sempre verificare che l’appaltatore sia in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore quindi è tenuto a fornire la seguente documentazione:

  • Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A);

  • Documento Unico Di Regolarità Contributiva (DURC);

  • Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs 81/2008.

Il datore di lavoro committente, al fine di valutare il rischio interferenziale, è tenuto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con lo scopo di descrivere come avviene la gestione dei rischi causati dall’interferenza lavorativa, indicando quali misure di prevenzione e protezione vengono messe in atto.

La redazione del DUVRI è un obbligo del datore di lavoro dell’azienda committente e si applica ogniqualvolta sia prevista la presenza di imprese esterne o di lavoratori autonomi a cui vengono affidati lavori in appalto, servizi e forniture.

L’obbligo non è applicato nei casi in cui l’attività svolta dall’appaltatore:

  • è un servizio di natura prettamente intellettuale;

  • è di mera fornitura di materiale ed attrezzature;

  • ha una durata inferiore a 5 uomini/giorno o 40 ore/anno;

  • non incrementa il rischio incendio presente nel luogo di lavoro del committente;

  • comporta lo svolgimento di attività in ambienti confinati;

  • comporta la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive;

  • comporta la presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI al D.Lgs 81/2008.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), invece, secondo quanto previsto dal Titolo IV del D. Lgs 81/08, è il documento che riporta tutte le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nei cantieri, allo scopo di ridurre il rischio di infortunio e prevenire lo sviluppo di malattie professionali. Il Piano Operativo Sicurezza deve essere redatto, prima dell’avvio dei lavori, dai Datori di Lavoro delle imprese che operano, anche in subappalto, all’interno di cantieri temporanei o mobili.

Non devono redigere il POS i lavoratori autonomi, le imprese pubbliche e le imprese che operano in ambito di appalto pubblico esclusivo (senza la presenza di altre imprese).

Il POS deve sottostare ai contenuti previsti dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) del cantiere, ovvero il documento redatto dal CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) che ha lo scopo di gestire la presenza contemporanea di più imprese all’interno di un singolo cantiere e deve riportare una serie di contenuti obbligatori. Tra questi:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice con il nominativo del datore di lavoro dell’impresa, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

  • la specifica attività e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

  • l’organigramma aziendale della sicurezza;

  • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

  • le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere;

  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

  • l’elenco delle attrezzature utilizzate in cantiere;

  • l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede dati di sicurezza.


 
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