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Testo unico per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro: aumentano le tutele prevenzionistiche

Una riforma importante su 14 articoli del testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro è stata realizzata tramite la conversione in legge del D.L. ottobre 2021 n.146. Ecco alcune novità.

Con la conversione in legge del D.L. 21 ottobre 2021 n.146 sono state apportate importanti modifiche al Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08). La riforma riguarda 14 articoli, tra i quali l’art.37 che ha sostituito l’allegato I, con l’obiettivo di aumentare il livello delle tutele prevenzionistiche. In base alla nuova riforma i compiti di vigilanza e ispezione, già riconosciuti alle ASL, interesseranno anche l’Ispettorato nazionale del lavoro. Sono state introdotte pure nuove importanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Gli altri punti di interesse della nuova riforma sono:

  • implementazione delle attività formative e addestramento;

  • funzioni e responsabilità dei preposti e l’obbligo di nomina da parte del datore di lavoro;

  • riformulazione del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • rilancio del ruolo degli organi paritetici.

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni adotterà un accordo in cui saranno rivisti e modificati gli accordi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in materia di formazione: l’obiettivo è individuare i contenuti minimi e la durata della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e specificare le modalità di verifica finale di apprendimento della formazione e dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In genere la durata è in funzione di 3 livelli di rischio, individuati in base al settore ATECO: basso 16 ore, medio 32 ore, alto 48 ore. L’obbligo formativo per il datore di lavoro è una delle novità introdotte. Le relative conseguenze penali “ricadrebbero sul medesimo soggetto garante dell’obbligo formativo verso se stesso, introducendo quindi una forma di obbligo di autoformazione, penalmente sanzionato”. E la conseguenza dell’omessa formazione “dovrebbe essere quella di non poter essere adibito alle funzioni di datore di lavoro, ossia in un obbligo di autoesclusione per inidoneità a svolgere le funzioni apicali. Dovrebbe essere, quindi, interrotta l’attività imprenditoriale, in mancanza di un datore di lavoro idoneo”.

Il datore di lavoro, insieme al dirigente, ha anche l’obbligo di individuare la figura del preposto per le attività di vigilanza. I compiti saranno quelli di sovrintendere e vigilare su obblighi di legge e sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi. Inoltre, qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi, è obbligato ad intervenire e, se sussistono le condizioni, ad interrompere l’attività (è sempre obbligato ad interrompere in caso siano rilevate deficienze in mezzi e attrezzature).

L’aggiornamento della formazione per il preposto deve essere biennale e le attività formative saranno svolte unicamente in presenza. L’aggiornamento va sempre eseguito in caso di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi.

Le volte in cui sarà verificata una grave violazione o si presenteranno rischi di carattere generale, come la mancata elaborazione DVR, la mancata costituzione del servizio prevenzione e protezione, rimozione e/o modifica dei dispositivi di sicurezza, mancata formazione e addestramento, mancata elaborazione piano emergenza ed evacuazione tutte le attività a tutela della salute e della sicurezza possono essere sospese. Al momento dell'accertamento e in caso di riscontro di un lavoratore irregolare, questo sarà allontanato nell’immediato e la retribuzione sarà corrisposta integralmente.

Nel caso in cui il 10% dei lavoratori presenti al momento dell’accertamento risulti irregolare, si procede con la sospensione, anche se la posizione viene regolarizzata durante il controllo stesso.

Le novità apportate dal DL 146/2021 e dalla legge di conversione sul D.Leg. 81/2008 mirano ad una più opportuna sensibilizzazione dell’imprenditore su temi importanti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Perché investire sulla sicurezza conviene sempre

 
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