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Idoneità tecnico-professionale, un requisito fondamentale per un cantiere a prova di sicurezza

Come si verifica l'idoneità tecnico-professionale e quali sono i requisiti per poterla avere?

Nel D.Lgs. 81/08 vengono stabiliti compiti di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri per i committenti di opere edili, pubblici o privati.

Si fa riferimento a due tipi di verifiche necessarie: l’idoneità tecnico-professionale o ITP da effettuare nei confronti dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e l’ITP a carico del datore dell’impresa affidataria da effettuare nei confronti delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi che operano nel cantiere edile.

Per idoneità tecnico professionale si intende il possesso di capacità organizzative, la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature rispetto ai lavori che devono essere realizzati.

Quando il committente si affida ad una impresa qualificata deve considerare specifiche qualifiche e conoscenze tecniche che questa deve possedere: dal tipo di formazione o abilitazioni specifiche a conduzione di attrezzature particolari.

La verifica di tali requisiti riguarda, ad esempio, il numero preciso di addetti per il montaggio di ponteggi o la capacità di operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento dove risulta necessario che l’impresa possegga le competenze riportate dal DPR 177/2011, ovvero la qualificazione del personale, la dotazione e l’addestramento all’uso di particolari DPI e attrezzature specifiche.

Il ruolo del committente non è per nulla facile, deve essere in grado infatti di saper identificare il giusto operatore economico e idoneo alla realizzazione delle attività previste in cantiere.

L’obbligo di verificare l’idoneità di un’impresa, posto a carico del datore di lavoro committente o del committente dell’opera vale nei confronti di tutte le imprese, incluse le eventuali imprese subappaltatrici. Tale obbligo spesso non viene rispettato e accade che le imprese affidatarie o le imprese appaltatrici (esecutrici) concedano opere, o porzioni d’opera, in subappalto ad altre imprese, senza minimamente preoccuparsi di richiedere alcuna autorizzazione al committente. Il committente, in questi casi, oltre a non poter prendere consapevolezza degli eventuali nuovi rischi apportati da questi soggetti, è anche impossibilitato a verificarne l’idoneità tecnico-professionale.

Tale verifica non può e non deve essere considerata un semplice adempimento formale. La mancanza di alcuni requisiti tecnici, organizzativi e formativi, comporta:

  • una maggiore esposizione al rischio di infortunio a causa della presenza di soggetti non adeguatamente preparati all’interazione con l’ambiente di lavoro;

  • concorrenza sleale da parte di imprese, poco avvezze ad operare in regimi di legalità, rispetto a soggetti che invece mantengono, con maggiori oneri e costi, una struttura idonea e conforme ai requisiti di legge;

  • una qualità inferiore dell’opera a causa di soggetti improvvisati con maestranze poco preparate.

Il D.Lgs. n. 81/2008 fornisce numerosi strumenti utili al controllo dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese. Le imprese dovranno presentare almeno:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

  • documento di valutazione dei rischi (DVR);

  • documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

Anche i lavoratori autonomi dovranno presentare almeno:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al TU, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal T.U.;

  • documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 2007.

La verifica del ITP delle imprese esecutrici, subappaltatori e/o lavoratori autonomi non si risolve con la “sola” acquisizione dei documenti ma nella valutazione del loro contenuto in relazione alla rispondenza con i tipi di lavori da svolgere.

Inoltre la verifica dell’idoneità non può esaurirsi al momento della scelta dell’impresa esecutrice ma deve proseguire lungo tutto l’iter dei lavori: dall’incantieramento fino alle possibili opere di collaudo a conclusione dei lavori.


 

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