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Articolo 26, come gestire la sicurezza nei contratti d'appalto

La disciplina fornita dall’articolo 26 è fondamentale per gestire, con sempre maggior sicurezza, i contratti d’appalto tra il datore di lavoro e l’impresa o il lavoratore autonomo con cui si interfaccia al fine di eliminare e/o ridurre al minimo i rischi.

Nel caso in cui un datore di lavoro commissioni a terzi (sia aziende che lavoratori autonomi) una lavorazione, deve rispettare una serie di obblighi previsti dall’articolo 26. Tra questi richiedere:

  • all'impresa/lavoratore autonomo il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

  • l'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Vanno inoltre trasmesse all’impresa/lavoratore autonomo informazioni dettagliate circa l’organizzazione aziendale, i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro oggetto di appalto, le fasi lavorative da eseguire, le modalità di gestione delle emergenze, l’uso di sostanze o materiali pericolosi.

L’art. 26 prescrive anche, per il datore di lavoro committente, l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda. Per interferenza si intende una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa (sovrapposizione temporale).

Per individuare e valutare i rischi da interferenza occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Si distinguono:

  • rischi in entrata immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;

  • rischi da contiguità fisica e di spazio derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

  • rischi in uscita esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

  • rischi da commissione derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).


L’elaborazione del DUVRI è fondamentale per promuovere la cooperazione ed il coordinamento. Quest’ultimo è un documento unico perché ne viene redatto uno per tutti gli appalti; dinamico perché viene aggiornato in funzione all’evoluzione dei lavori, alla partecipazione di nuove imprese o lavoratori autonomi, all'insorgenza di nuovi rischi da interferenza; indipendente perché è un documento a sé stante.

Non è necessario redigere il DUVRI quando l’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo presta un’attività intellettuale, l’impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo svolge un’attività di mera fornitura di materiali e/o attrezzature; l’impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo svolge lavori che durano meno di cinque uomini/giorno e non sono presenti rischio di incendio elevato o lavori in spazi confinati o con presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive o lavorazioni elencate all’allegato XI del D.lgs. 81/08.


 
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