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Immagine del redattoreCSTA | Macchinari

Come definire una modifica sostanziale di un macchinario e quali sono le sue implicazioni?

Nel nuovo testo della Direttiva Macchine viene indicata una nuova definizione di ciò che si intende per "modifica sostanziale" e le implicazioni che ne derivano per la figura che le apporta.


Fino al 2021 all’interno del testo della Direttiva Macchine non esisteva una definizione che potesse delimitare il significato di "Modifica Sostanziale" e non si faceva nessun riferimento al fatto che qualsiasi modifica potesse essere apportata da parte di un'entità diversa dal fabbricante originale del macchinario. Con la revisione del testo è stata introdotta la definizione e per modifica sostanziale si intende «una modifica di una macchina o di un prodotto, con mezzi fisici o digitali dopo che la macchina o il prodotto sono stati immessi sul mercato o messo in servizio, che non era né prevista né pianificata dal fabbricante e che pregiudica la loro sicurezza, creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente che richiede ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi per garantire la stabilità o la resistenza meccanica della macchina o del relativo prodotto».

Quindi laddove tali macchinari siano successivamente modificati, con mezzi fisici o digitali, in un modo non previsto né pianificato dal fabbricante e che incida sulla sicurezza di tali prodotti innescando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, la modifica dovrebbe essere presa in considerazione come sostanziale.

Al fine di garantire la conformità di tale prodotto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza è obbligatorio eseguire una nuova valutazione della conformità prima di collocare il prodotto modificato sul mercato o la sua messa in servizio.

Non rientrano tra le modifiche sostanziali i cambiamenti apportati per un miglioramento della sicurezza dato che non creano un nuovo pericolo né aumentano il rischio esistente.

Quali sono le implicazioni di una modifica sostanziale per la persona che la attua?

Una persona, diversa dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, che apporta una modifica sostanziale alla macchina è considerata un fabbricante ed è soggetta agli obblighi del fabbricante per la parte del prodotto macchina che è stato modificato.

Chi fa una modifica sostanziale diventa il "nuovo fabbricante" e si assume tutte le responsabilità in caso di incidente sul macchinario, come se l'avesse progettato e costruito interamente lui.

Tuttavia nel nuovo Regolamento Macchine viene chiarito che chi realizza una modifica sostanziale diventa una sorta di "Nuovo Fabbricante Parziale", ovvero responsabile solo per la parte da lui modificata. Dovrà quindi apporre una nuova marcatura CE, firmare una sua Dichiarazione di Conformità UE, ma chiarire nella documentazione che fornirà al cliente che la sua responsabilità è riferita solo alla parte di macchinario modificata. Il "fabbricante originale" rimane quindi responsabile per la parte di macchinario non influenzata dalla modifica.

Fondamentale sarebbe una valutazione del rischio che spesso, invece, non viene proprio presa in considerazione. Il documento infatti individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.


 

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