Gli incendi rappresentano uno degli eventi più preoccupanti per l’incolumità delle persone all’interno dei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio per i quali è prevista una formazione e un periodico aggiornamento.
Come indicato nell’articolo 18 e nell’articolo 43 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008), il responsabile del personale ha l’obbligo di nominare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio. Nell’affidare questo ruolo deve considerare la capacità e le condizioni dei dipendenti in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. I lavoratori individuati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Anche il datore di lavoro può ricoprire tale ruolo, salvo in alcune eccezioni previste dalla legge.
Nella scelta si deve tener conto anche delle dimensioni dell’azienda, dei rischi specifici, delle attitudini personali dei lavoratori, designando così il numero di addetti che si ritiene necessari. Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Interno del 1998, gli addetti devono ricevere un’adeguata formazione con un aggiornamento periodico.
La durata dei corsi di formazione dipende dalla classificazione del rischio antincendio aziendale. Rientrano tra le attività a rischio, indipendentemente dalle dimensioni, gli ospedali, le case di cura e le case di ricovero per anziani, le scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti, gli uffici con oltre 1000 dipendenti, gli alberghi con oltre 200 posti letto e i cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Le attività vengono inquadrate in livelli di rischio basso, medio ed elevato. In base al livello di riferimento cambieranno i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazioni corrispondenti. Per la formazione degli addetti a rischio basso la durata minima prevista è di 4h, per i rischi medi 8h, per quelli elevati 16h. In tutti i livelli, i corsi affrontano una parte teorica generale che tratta nozioni di base e cause d’incendio, mezzi di estinzione portatili e misure di prevenzione, e una parte pratica.
Per tutte le attività classificate a rischio di incendio elevato gli addetti incaricati, una volta svolto il corso di formazione, devono sostenere l’esame di idoneità tecnica presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’esame consiste in prove scritte, orali e pratiche. L’esame di idoneità tecnica è previsto per alcune attività che non sono classificate a rischio elevato, ma per le quali è comunque indicato dalla Regola Tecnica di sicurezza antincendio di riferimento, come ad esempio gli asili nido.
Il D.M. 10/3/1998 stabilisce l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione antincendio, senza indicare una frequenza minima di aggiornamento.
Il datore di lavoro è tenuto a rinnovare la formazione, l’informazione e l’addestramento al proprio personale in occasione di modifiche alle condizioni di rischio, dell’introduzione di nuove attrezzature o sostanze, o in genere di fronte a mutamenti dell’organizzazione del lavoro che rendano necessario un aggiornamento o un’integrazione delle conoscenze formative e delle capacità pratiche degli addetti incaricati. Ogni azienda, in funzione della valutazione del rischio di incendio, deve mettere a disposizione degli addetti incaricati i dispositivi di protezione individuale (DPI) e le attrezzature necessarie.
L’integrazione del 07/07/2016 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 stabilisce che non è possibile svolgere i corsi antincendio in modalità e-learning, né per la parte teorica né per la parte pratica.
È quindi richiesto alle varie parti in causa un piccolo sforzo che può però avere una grande ricaduta sulla sicurezza di tutti.
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