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Telelavoro e smart working, quali le differenze?

Siamo abituati a pensare che il lavoratore debba svolgere la propria attività presso una sede specifica, gli ultimi tempi ci hanno dimostrato che non è più così. Sono tante, infatti, le prestazioni di lavoro che si sono diffuse. Smart working, lavoro agile, telelavoro, quali sono le differenze?.

Per far fronte all’emergenza sanitaria quasi tutte le aziende, pubbliche e private, hanno dovuto adottare nuove forme di lavoro. In molti ne hanno apprezzato gli aspetti positivi, ad esempio potersi evitare le lunghe code e gli spostamenti quotidiani verso il luogo di lavoro, altri hanno, invece, trovato difficoltà a distinguere le ore lavorative da uno spazio privato, favorendo quindi una iperconnessione e l’ansia di dover essere sempre raggiungibili.

Le parole telelavoro, smart working sono diventate ormai di uso comune, ma spesso vengono usate in maniera impropria. Qual è la differenza tra smart working e telelavoro?

Entrambi i casi consentono al dipendente di lavorare al di fuori dei locali aziendali ma nel caso del telelavoro non si tratta di un’autonoma tipologia di contratto, ma di una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in base alla quale il lavoratore esegue l’attività lavorativa regolarmente al di fuori della sede di lavoro, soprattutto attraverso strumenti tecnologici.

Nel caso di telelavoro per la pubblica amministrazione la prestazione di lavoro viene svolta in qualunque luogo ritenuto idoneo che si collochi al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l’amministrazione in favore della quale la prestazione deve essere resa.

Nel caso dell’ambito privato, il telelavoro è una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un rapporto di lavoro in cui l’attività lavorativa, che potrebbe essere svolta anche nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.

Il telelavoro non può essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro né deciso direttamente dal lavoratore, ma deve essere concordato dalle parti al momento dell’assunzione oppure in un momento successivo. L’eventuale rifiuto del lavoratore di optare, nel corso del rapporto di lavoro, per il telelavoro non può costituire motivo di licenziamento né di irrogazione di una sanzione disciplinare. I telelavoratori hanno gli stessi diritti dei lavoratori subordinati che svolgono la loro attività all’interno dei locali dell’impresa. Il trattamento economico e normativo del telelavoratore non può, in alcun modo, essere inferiore rispetto a quello degli altri lavoratori subordinati a parità di livello di inquadramento e di mansioni svolte.

Lo smart working o lavoro agile, invece, è una modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, introdotta dal legislatore nel 2017, che permette al lavoratore di svolgere la prestazione in qualunque luogo idoneo. Inoltre, la normativa sul lavoro agile prevede una compresenza di giornate di lavoro in sede e giornate di lavoro in modalità agile. Invece, la normativa sul telelavoro prevede che il telelavoratore svolga regolarmente l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, al di fuori dei locali aziendali.

Le due parti del rapporto di lavoro possono introdurre la modalità di lavoro attraverso un accordo di smart working scritto, anche a tempo indeterminato. Se l’accordo è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Nel caso di lavoratore disabile a 90 giorni.

In conclusione: 1) il telelavoro può essere una modalità standard di esecuzione della prestazione di lavoro, pattuita direttamente in fase di assunzione, mentre, nel caso dell’accordo di smart working, le parti possono sempre recedere e ripristinare il lavoro in sede; 2) il telelavoro può determinare lo svolgimento dell’intera prestazione lavorativa a domicilio mentre lo smart working prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno di essi.

 
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