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Regolamento Macchine 2021, la nuova direttiva

Dopo 15 anni è stato aggiornato il Regolamento Macchine. Vediamo in breve quali sono le novità introdotte e quali le sue principali conseguenze.

Lo scorso 21 aprile 2021, dopo 15 anni dall’ultimo aggiornamento, è uscito il testo della proposta per il Nuovo Regolamento Macchine, con lo scopo di sostituire la Direttiva Macchine. Le necessità di questa modifica, che hanno ridefinito le nuove regole comuni per i fabbricanti di macchine da immettere in UE, riguardano disposizioni insufficienti per le macchine che presentano rischi elevati, costi monetari e ambientali, incongruenze con altri atti della normativa dell’Unione, possibili lacune in termini di sicurezza nelle tecnologie tradizionali. Rispetto alla prima bozza di aprile, sono state apportate numerose modifiche e il 10 dicembre è stato pubblicato “il testo di compromesso” con la proposta del Nuovo Regolamento. Questo prevede molte novità. Vediamole.

  1. Viene introdotta la distinzione tra macchine, prodotti correlati (attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica) e quasi-macchine che sono tutti prodotti soggetti al regolamento.

  2. Vengono definiti i chiarimenti sulle macchine prive del solo caricamento del software destinato all’applicazione specifica, che deve essere previsto dal fabbricante e oggetto della procedura di valutazione della conformità del macchinario.

  3. Viene aggiunta la possibilità per i fabbricanti e/o gli importatori, ove ritenuto opportuno, di testare i prodotti per motivi di salute e sicurezza dopo che sono stati immessi sul mercato e/o messi in servizio, o a causa di un sospetto di non conformità o per le caratteristiche dei prodotti, come l’evoluzione delle loro capacità durante il ciclo di vita.

  4. Vengono fornite precisazioni sulle “specifiche tecniche comuni” che possono essere adottate dalla commissione in assenza di norme armonizzate e sul ruolo delle parti interessate nel processo di redazione di queste specifiche.

  5. Viene introdotta la definizione di “funzione di sicurezza” per eliminare o, se non è possibile, ridurre i rischi;

  6. Vengono modificati i criteri per le modifiche sostanziali: una persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, che effettua una modifica sostanziale di un prodotto immesso sul mercato fino a 10 anni prima dell’entrata in vigore del regolamento macchine è considerata un fabbricante.

  7. Viene aggiunta la possibilità di utilizzare la procedura basata sulla verifica dell’unità, che richiede comunque l’intervento di un organismo notificato, per prodotti ad alto rischio.

  8. Viene introdotta una modifica per la valutazione della conformità delle quasi-macchine che devono essere progettate e costruite conformemente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza; devono essere implementate procedure per garantire la conformità di quasi-macchine prodotte in serie; i fabbricanti possono effettuare prove a campione sulle quasi-macchine messe a disposizione sul mercato; le quasi-macchine devono riportare l’indicazione di un elemento che ne consenta l’identificazione (ad esempio un numero di serie) e del nome e indirizzo del fabbricante; le istruzioni per l’assemblaggio devono accompagnare la quasi-macchina e devono essere in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro.

Il nuovo Regolamento Macchine entrerà in vigore dopo un periodo definito di 30 mesi dalla ratifica da parte del parlamento nazionale, per consentire ai costruttori di adeguarsi per tempo. Gli Stati avranno l’obbligo di comunicare alla Commissione le regole decise in merito alle sanzioni entro 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

 
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