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Italia vs Europa, ultima per gestione sicurezza per i lavoratori in smart working

Nonostante la pandemia abbia ridisegnato nuove modalità di lavoro, l’Italia fa fatica a regolamentarle a differenza degli altri paesi europei che stanno definendo un nuovo equilibrio considerando anche l’efficacia in termini produttivi.

L’emergenza sanitaria ha permesso la diffusione del lavoro a distanza. Più volte si sono ribaditi i vantaggi anche in relazione alla riduzione dei rischi stradali e infortuni in itinere. Allo stesso tempo, però, non mancano delle criticità di cui tener conto. Per la valutazione di questi rischi è necessario abbandonare le logiche tradizionali anche perché questa modalità organizzativa non coincide sempre col lavoro in solitudine e/o con l'attività da casa; non si svolge necessariamente secondo dinamiche a basso rischio; può implicare il confronto con criticità psico-fisiche individuali (es. disabilità) in un'ottica di inclusione e/o di reintroduzione all'attività lavorativa dopo un incidente; può travalicare i confini nazionali, richiamando in causa ulteriori fattori d'interesse per quanto concerne i lavoratori all'estero e le relative responsabilità datoriali.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha redatto il documento "Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working per attenzionare meglio le varie valutazioni di rischio. Secondo il documento, come primo passo bisogna procedere ad una raccolta di dati attraverso cui individuare quanti lavoratori operano in condizioni di smart working, quanti e quali vi lavoreranno nell’immediato futuro. Bisogna anche chiarire quale tipologia di attività aziendale viene svolta in modalità lavoro agile e quale sia l’estensione geografica dei lavoratori coinvolti (sedi di lavoro in smart working ed eventuali ulteriori spostamenti temporanei, ad esempio presso locali di vacanza o in trasferta presso clienti).

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro oltre a fornire ai lavoratori le attrezzature e i dispositivi necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, dovrà considerare anche tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alla salute degli smart workers.

Dovrà procedere alla valutazione dei rischi, generali e specifici, individuando idonee misure per la loro gestione e prevenzione. Purtroppo la legge non prevede ancora nessuna normativa relativa allo smart working in merito a comportamenti e procedure idonei a tutelare il lavoratore durante i periodi in cui gestisce la propria attività lavorativa al di fuori della sede aziendale senza eleggere alcun luogo in particolare.

Il D.Lgs 81/2008 individua i rischi legati all’attività svolta in azienda, cosa il lavoratore deve fare e come deve farlo. Nel caso dello smart working bisogna informare il lavoratore, non tanto sui rischi specifici della sua attività, quanto piuttosto come possono variare i rischi di natura generica, quali ad esempio la possibilità dell’aumento dei disturbi muscolo scheletrici legati all’ergonomia, del rischio incendio, del microclima; sempre in relazione a tali luoghi si potrebbe manifestare l’eventualità di essere aggredito da malintenzionati, l’aumento del rischio elettrico nel caso in cui l’attività venga svolta in locali di cui non si conosce l’affidabilità del sistema elettrico e l’aumento di rischi psicologici qualora il lavoro venga eseguito prevalentemente in casa senza che ai familiari sia data un’adeguata preparazione finalizzata a comprendere il nuovo obbligo contrattuale del lavoratore.

Il dipendente dovrà prendere consapevolezza anche dei nuovi comportamenti da adottare. In generale le modalità di svolgimento dello smart working dovranno essere concordate direttamente con il lavoratore con l’obiettivo di incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori. Il lavoratore dovrà mantenere la riservatezza dei dati aziendali.

Ogni cambiamento introdotto deve essere comunicato e anche la scelta del luogo di lavoro, indoor o outdoor deve tener conto di molteplici aspetti. Anche nel caso di smart working bisogna individuare misure specifiche e dirette per ridurre al minimo i rischi di qualsiasi natura. Si potrebbe, secondo le linee guida sopra indicate, “utilizzare l’ormai diffuso criterio di valutazione dei rischi per indicare l’entità degli stessi basato sulle variabili probabilità che si verifichi un evento e possibile danno arrecato dall’evento stesso, ma basandosi su un’attività preliminare mirata all’approfondimento delle caratteristiche dei locali e delle strumentazioni che verranno utilizzati dai lavoratori agili”.

In Italia solo il 7% dei lavoratori ha accesso allo smart working, anche solo occasionale, e appena l’1% sono i telelavoratori. L’Italia è ultima in Europa preceduta da Grecia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia ed Ungheria.

In Spagna la regolamentazione emergenziale del lavoro a domicilio ha già lasciato il passo a una nuova disciplina permanente che, facendo tesoro dell’esperienza del telelavoro durante la pandemia, ha ridisegnato in maniera complessiva quel che è divenuto, con un’accezione più ampia, lavoro a distanza. Anche in Francia l’utilizzo massiccio del telelavoro durante la pandemia ha profondamente rivoluzionato il mondo del lavoro. Nei Paesi Bassi, dove circa il 40-60% dei lavoratori si aspetta di continuare a lavorare da casa dopo la crisi sanitaria, si è iniziato a lavorare a un’agenda per il futuro sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che faccia tesoro delle più recenti esperienze.

In Italia, nonostante l'efficacia, si fa ancora fatica. Affinché questa forma possa definitivamente affermarsi e completarsi occorre risolvere alcuni nodi, tra questi quello sulla sicurezza.

 
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