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Infortuni in itinere, cosa prevede l’INAIL?

Cosa si intende per infortuni in itinere? In quali casi l’infortunio viene indennizzato dall’INAIL? Cosa prevede la legge nel caso di uso di biciclette? Proviamo a capirne di più.

Per infortunio in itinere si intende un infortunio accaduto ai lavoratori durante il tragitto su strada di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, due luoghi di lavoro o il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione dei pasti nel caso in cui non vi sia una mensa aziendale.

Viene considerato infortunio in itinere anche l’incidente stradale in cui il lavoratore può imbattersi usando un mezzo privato per recarsi dalla propria abitazione alla sede di lavoro o per tornare allo stesso. Secondo l’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 l’INAIL estende la sua tutela nel caso di utilizzo di trasporto privato se:

  • è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;

  • il luogo di lavoro non è raggiungibile con mezzi pubblici o l’utilizzo di questi ultimi comporta un tempo eccessivo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;

  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Non rientrano tra gli infortuni indennizzati dall’INAIL gli incidenti causati dall’abuso di alcolici e psicofarmaci; l’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; la mancanza della prescritta abilitazione di guida; la violazione del codice della strada da parte del conducente.

Non rientrano, inoltre, nella copertura assicurativa le interruzioni e le deviazioni rispetto al normale percorso a meno che queste non siano state richieste dal datore di lavoro, siano dovute per causa di forza maggiore o per esigenze essenziali e improrogabili, siano effettuate per adempiere a obblighi penalmente rilevanti come, ad esempio, un servizio di pronto soccorso per incidente stradale, per esigenze costituzionalmente rilevanti, come accompagnare i figli a scuola, per tutte le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Rientrano nella copertura anche tutte le altre modalità di spostamento a patto che siano verificate le finalità lavorative, il tragitto e la compatibilità con gli orari di lavoro. Il tragitto effettuato con un mezzo privato è coperto solo se l’uso è necessitato.

Tra gli incidenti, l’INAIL indennizza anche quelli avvenuti per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

La disciplina dell’infortunio in itinere è stata modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Nell’ottica di una maggiore tutela dell’ambiente, secondo la norma, l’uso della bicicletta è sempre necessitato. La Legge 221/2015 modifica il D.P.R. 1124/65 nei casi in cui l’evento infortunistico dovesse verificarsi a seguito dell’uso della bicicletta nel percorso casa-lavoro e lavoro-casa. Durante queste tratte, l’utilizzo del “velocipede” sarà sempre configurabile come necessitato, pertanto (salvo tutte le altre valutazioni inerenti lo specifico caso) l’eventuale infortunio in itinere occorso al lavoratore sarà conseguentemente indennizzabile.

In caso di infortunio in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro, recarsi o farsi accompagnare al pronto soccorso dell'ospedale più vicino oppure rivolgersi al proprio medico curante.

Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico curante, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta conseguente all’infortunio già comunicato (Riammissione in temporanea).

Bisogna sempre valutare la responsabilità in caso di infortunio sul lavoro. Il dipendente, infatti, potrebbe agire in modo non consono e imprevedibile, attuando quello che viene definito un comportamento “abnorme”. L'azienda, dal canto suo, potrebbe non avere messo in atto le misure idonee a prevenire i rischi.

Una corretta informazione è alla base di una serie di azioni da fare in caso di incidenti improvvisi, che - per loro natura - non sono certo prevedibili. Ecco quindi che diventa fondamentale sensibilizzare lavoratori e imprese su questi aspetti della giurisdizione.

 
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