top of page

Attrezzature di lavoro: cosa dice l’Accordo Stato-Regioni

Ad alcuni lavoratori è richiesta un’abilitazione specifica se utilizzano delle attrezzature particolari. Questa viene normata dall’Accordo Stato-Regioni che definisce modalità e durata del percorso formativo. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in un ambito che può incidere in modo significativo sulla vita dei lavoratori coinvolti in professioni “rischiose”.

L’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. Per alcune di queste è richiesta un’abilitazione specifica, ovvero un ulteriore obbligo rispetto alle altre formazioni già previste che spettano comunque a tutti i lavoratori. L’Accordo Stato-Regioni – sottoscritto dalla Conferenza permanente di Stato, Regioni e Province Autonome in attuazione dell’art. 37, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 – ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta questa specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il suo riconoscimento, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le attrezzature di lavoro per le quali è imposto il conseguimento di questa abilitazione:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili;

  • Gru a torre;

  • Gru mobile;

  • Gru per autocarro;

  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);

  • Trattori agricoli o forestali;

  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg);

  • Pompa per calcestruzzo.

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro indicate. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro.

Per quanto attiene l’organizzazione dei corsi l’accordo stabilisce che deve essere individuato un responsabile del progetto formativo e la presenza dei partecipanti deve essere annotata su un apposito registro.

Alla parte teorica dei corsi possono partecipare un massimo di 24 discenti, mentre per la parte pratica il rapporto istruttore/allievi non può essere inferiore a 1:6.

Le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea. L’abilitazione, per ciascuna attrezzatura, deve essere attestata dal soggetto formatore sulla base della frequenza di almeno il 90% del monte orario complessivo ed al superamento delle prove di verifica dell’apprendimento (non computabili nel monte ore).

L’abilitazione così ottenuta ha validità quinquennale ed entro tale periodo il lavoratore dovrà frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore di cui almeno tre su aspetti pratici.

Anche per i docenti sono richiesti dei requisiti particolari. I docenti teorici devono avere un’esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mentre per i docenti pratici viene richiesta un’esperienza professionale pratica, documentata, con almeno tre anni di esperienza, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature specifiche. La formazione può essere fatta anche da figure all’interno dell’azienda e il datore di lavoro, se usa tali apparecchiature, non è esentato dal seguirla.

Vista la particolarità delle macchine utilizzate prima di accedere al corso bisogno aver dimostrato un’integrità e idoneità con visite mediche che escludono l’uso di alcool e droghe.

In un periodo storico in cui gli incidenti sul lavoro continuano drammaticamente a caratterizzare la cronaca dei quotidiani, diventa sempre più urgente diffondere le corrette prassi per i lavori “rischiosi”. Non fermiamoci proprio adesso!

 
633 visualizzazioni

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page